INASPRITE LE SANZIONI PER COLORO CHE UTILIZZANO PELLICCE DI CANI E GATTI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs. che introduce un nuovo sistema sanzionatorio nel contrasto al commercio di pellicce di cani e gatti.
Nel nostro ordinamento, già dal 2004 con la Legge n.189 articolo 2, è vietato «utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale».
A seguito dell'approvazione del Regolamento 1523/2007, il governo ha quindi integrato le disposizioni della legge 189 aggiungendo la condotta dell'esportazione alle altre condotte già previste e punite con sanzione penale. Chi, privato cittadino o azienda, dovesse essere coinvolto in tali attività sarà infatti punito con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro; oltre alla confisca e distruzione del materiale a proprie spese.
Questo commercio venne bloccato in Italia (come primo Paese europeo) già dal 2004. Danimarca, Grecia, Belgio e Francia si unirono in un secondo momento all'Italia, sino poi ad ottenere nel 2007 l'approvazione del Regolamento 1523/07 che ha bandito definitivamente questa pratica commerciale su tutto il territorio dell'Unione Europea.